IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  24,  comma  1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo  il  quale  la  retribuzione delle categorie di personale non
contrattualizzato  ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in
ragione  degli  incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di
statistica,   conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie  di
pubblici  dipendenti  contrattualizzati  sulle  voci retributive, ivi
compresa  l'indennita'  integrativa speciale, utilizzate dal medesimo
Istituto   per   l'elaborazione   degli   indici  delle  retribuzioni
contrattuali;
  Visto  l'art.  24,  comma  2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo   il   quale   la  percentuale  dell'adeguamento  annuale  e'
determinata,  entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la   funzione   pubblica   e   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  160 del
12 luglio   2001,  con  il  quale  e'  stata  determinata  la  misura
dell'adeguamento del trattamento economico dal 1 gennaio 2001;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in  data
29 marzo  2002,  n.  SP/414.2002,  con  la  quale  si comunica che la
variazione  media  degli  incrementi  retributivi realizzati nel 2001
rispetto al 2000 e' risultata pari a 4,31 per cento;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento  dei  servizi  di  informazione  e  sicurezza  e' stato
delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche'
l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
  Sulla   proposta   dei   Ministri   per   la  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
  Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi
e  continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori  universitari, del
personale  dirigente  della  Polizia  di  Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti,   dei   Corpi  di  polizia  civili  e  militari,  dei
colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1
gennaio  2001  sono  aumentati,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2002, in
misura  percentuale  pari  a  4,31  per cento. Il relativo onere, che
costituisce  spesa  avente  natura  obbligatoria,  resta a carico dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 17 maggio 2002

                                         p. Il Presidente
                                    del Consiglio dei Ministri
                                              Frattini
       Il Ministro
dell'economia e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 19